I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GUIDA PER IL CONTRIBUENTE – ANNO 2008 ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

guida-contribuente.gifIl Dl 93 del 21-5-2008 ha stabilito che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Lo stesso decreto ha precisato che per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica, salvo prova contraria, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con apposito regolamento. Si tratta ad esempio degli immobili dati in uso gratuito ai parenti o di quelli di anziani che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero. Si veda in tal senso il paragrafo successivo.

Il decreto ha stabilito inoltre che l’esclusione dall’ICI sulla prima casa non si applica alle abitazioni censite nelle categorie A1 (di lusso), A8 (ville) e A9 (castelli). Da una visura catastale o dall’atto notarile di acquisto è possibile verificare se l’abitazione rientra in tali categorie.
Pertinenze dell’abitazione principale. Il Dl 93/2008 non menziona in alcun modo il trattamento delle pertinenze dell’abitazione principale.

Si consideri però che con l’articolo 30, comma 12, della legge 488/1999 era stato chiarito che l’aliquota ridotta si applicava anche sulle pertinenze e che le stesse ai sensi dell’articolo 817 del Codice Civile sono assoggettate allo stesso trattamento dell’abitazione principale. Per tale motivo si deve ritenere che anche le pertinenze dell’abitazione principale sono da considerare esenti. In particolare il regolamento ICI del Comune di Cantù stabilisce che le pertinenze delle abitazioni principali sono le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (garages) e C/7 (portici e tettoie).

Il trattamento di pertinenza richiede che il proprietario, anche in quota parte, dell’abitazione principale sia proprietario, anche in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione principale. Non esiste limite numerico per le unità adibite a pertinenza, rimane comunque intatto il potere del Comune di rettificare l’imposta versata dal contribuente, se verifica che tali immobili non sono pertinenziali. Casi di assimilazione all’abitazione principale.

Sono considerate «abitazione principale» e quindi sono esenti da ICI:
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulta non locata.
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e ad affini entro il primo, a patto che risultino ivi residenti e che non facciano parte dello stesso nucleo familiare del concedente. Per godere di tale agevolazione bisogna presentare all’Ufficio Tributi del Comune di Cantù dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come
da modello previsto dall’Ufficio stesso. Si ricorda che occorre allegare al modello una copia del documento d’identità del dichiarante.

N. B. Si fa presente che il modello per l’uso gratuito è disponibile presso l’Ufficio Tributi del Comune (o può essere scaricato dal sito: www.comune.cantu.co.it) e va consegnato all’Ufficio Protocollo, prima di applicarsi l’esenzione. In sintesi sulla base del DL 93 del 21-5-2008 e ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2008, le aliquote e le detrazioni in vigore nel Comune di Cantù per l’anno 2008 sono stabilite nelle seguenti misure: PRIMA CASA escluse abitazioni di lusso (A1), ville (A8) e castelli (A9) esenti Pertinenze dell’abitazione principale e immobili assimilati alla prima casa esenti
Le abitazioni di lusso e le ville sono ancora tenute a pagare l’imposta (A1 A8 A9)
ABITAZIONI SFITTE* 7 PER MILLE
ALTRI IMMOBILI E AREE EDIFICABILI 6 PER MILLE

* Per abitazione sfitta s’intende quella non locata già dalla data del 1 gennaio 2007 e che non sia utilizzata direttamente dal proprietario o dai suoi familiari. Se l’immobile è affittato in corso d’anno sarà applicabile l’aliquota ordinaria del 6 per mille per tutto l’anno. Nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento in unica soluzione, entro il 16-6, con aliquota maggiorata non si procederà a rimborso per differenze d’aliquota in caso d’immobili affittati dopo la suddetta data. In caso di acquisto dell’immobile nel corso del 2008, il nuovo proprietario non applica l’aliquota maggiorata.

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